Art. 3.
(Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), con funzioni di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di politica informativa per la sicurezza.
      2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1 il Consiglio nazionale:

          a) coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'analisi e nell'individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza;

          b) esprime pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame;

          c) provvede all'approvazione del piano dell'attività informativa, verificandone l'attuazione nei modi e tempi indicati;

 

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          d) delibera gli atti normativi previsti dalla presente legge;

          e) designa, per la successiva nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS) e, su proposta di questi, i responsabili delle strutture in cui si articola la medesima Direzione generale in fase di prima attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 5.

      3. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Consiglio nazionale è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della difesa. Le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale sono svolte, senza diritto di voto, dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.
      4. In relazione a particolari situazioni che richiedano approfondimenti specifici il Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di sua assenza o impedimento, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio nazionale, senza diritto di voto, esperti nelle specifiche materie oggetto di esame.
      5. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale sono stabilite con apposito regolamento.